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Comitato Universitario Sportivo (CUS)
Federico Manca
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Elia Zichi
Art. 19 del vecchio statuto dell'Università degli studi di Cagliari
Comitato per lo sport universitario
1. Il Comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti la comunità universitaria.
2. Il Comitato:
a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attività sportiva, amatoriale ed agonistica, sia in forma individuale che associata;
b) esprime pareri e propone la stipula di convenzioni per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e ne verifica l’attuazione;
c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attività sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilità dei servizi, degli impianti e delle attrezzature anche da parte di coloro che non svolgono attività agonistica;
d) propone al Consiglio di Amministrazione gli interventi e i programmi di edilizia sportiva;
e) collabora con gli organi degli enti locali competenti in materia di sport e di diritto allo studio;
f) redige una relazione annuale sull'attività svolta, e la trasmette al Consiglio di Amministrazione;
g) provvede alla diffusione dell’informazione su quanto di propria competenza.
b) esprime pareri e propone la stipula di convenzioni per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e ne verifica l’attuazione;
c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attività sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilità dei servizi, degli impianti e delle attrezzature anche da parte di coloro che non svolgono attività agonistica;
d) propone al Consiglio di Amministrazione gli interventi e i programmi di edilizia sportiva;
e) collabora con gli organi degli enti locali competenti in materia di sport e di diritto allo studio;
f) redige una relazione annuale sull'attività svolta, e la trasmette al Consiglio di Amministrazione;
g) provvede alla diffusione dell’informazione su quanto di propria competenza.
3. Il Comitato è composto:
a) dal Rettore dell’Università, o da un suo delegato, che assume le funzioni di presidente;
b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l’attività sportiva degli studenti su base nazionale;
c) da due studenti eletti in occasione delle elezioni per il rinnovo delle altre rappresentanze studentesche, secondo le modalità stabilite nel Regolamento degli studenti;
d) dal Direttore Amministrativo dell’Università o da un suo delegato, anche in qualità di segretario. Il Comitato dura in carica un biennio accademico.
4. Alle attività di cui al comma 1 del presente articolo si provvede con i fondi appositamente stanziati dal M.I.U.R., secondo quanto previsto dalla legge, con eventuali contributi degli studenti e con ogni altro fondo appositamente stanziato dall'Università o da altri enti.
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